Dal 2022 è prevista l'esenzione IMU per gli immobili merce (Articolo 1, comma 751, della L. 160/2019).
L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’imposta annua va determinata applicando alla base imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie di immobile, rapportando poi l’imposta alla quota ed ai mesi di possesso.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU in caso di intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (ai sensi dell'art. 23 del Regolamento IMU) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso ovvero a quello in cui siano intervenute le variazioni.
Per usufruire di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta, deve essere presentata la Dichiarazione IMU nella quale dovrà essere attestata la sussistenza dei relativi presupposti.
Per le ipotesi di riduzione si veda l’art. 1 comma 747 L.160/2019.
Si precisa che resta in vigore la possibilità di ridurre del 50% la base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a figli o genitori; il beneficio si applica purché:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo si estende il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso al comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). L'agevolazione non opera quindi nel caso di due immobili posseduti dal contribuente in Comuni diversi. Si rammenta inoltre che il Comune di Avigliana, oltre alla riduzione di legge, applica, per le unità immobiliari in comodati d'uso, l'aliquota agevolata del 9.9 per mille.