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Come Fare Per

Acquisto cittadinanza italiana

Descrizione:
La normativa vigente prevede diversi casi di acquisizione della cittadinanza, alcuni automatici al verificarsi di certe condizioni e/o subordinati alla semplice dichiarazione di volontà dell’interessato, altri casi sono invece conseguenti al verificarsi di talune condizioni, alla dichiarazione di volontà ed a una decisione dell’Autorità

Come Fare:
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO, PER RESIDENZA O A SEGUITO DI ADOZIONE (DECRETO MINISTERIALE O DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA)

Può presentare richiesta:
- il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni in Italia (in presenza di figli è sufficiente un anno), oppure dopo tre anni se residente all'estero, se al momento dell'adozione del decreto non vi sia separazione personale dei coniugi.

- il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica, e vi risiede legalmente da almeno tre anni.

- il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione.

- una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia.

- il cittadino dell'Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia.

- il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia.

CONCESSIONE O RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA O PER DISCENDENZA (JURE SANGUINIS)

Acquisizione della cittadinanza italiana per origine: è cittadino italiano per nascita il figlio con padre o madre cittadini

Acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge: diventa cittadino italiano:
- chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se non segue la cittadinanza dei genitori.
- il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da un cittadino italiano.
- il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne.
- il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, che renda dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 18° e il 19° anno di età.
- il cittadino straniero diretto discendente di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (jure sanguinis).
- il cittadino discendente di cittadini italiani residenti nei territori dell'ex impero austro-ungarico.
- il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.


I decreti di concessione della cittadinanza hanno effetto solo se le persone prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione e alle leggi dello Stato, entro sei mesi dalla notifica.



Informazioni specifiche:
PER RITIRO MODULISTICA – PRESENTAZIONE ISTANZE – RITIRO DECRETI

PREFETTURA DI TORINO
P.zza Castello 201 - Torino tel. 011 5589498-550 (per informazioni di carattere generale il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 13).
Ricevimento pubblico : lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

PER PRENOTARE IL GIURAMENTO DI FEDELTA'

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI TORINO - Ufficio di Stato Civile - tel. 011 9324412
I documenti da presentare: Decreto di concessione della cittadinanza; documento di identità.

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI TORINO- Ufficio di Stato Civile - tel. 011 9324412

In questo caso occorre essere in possesso di un permesso di soggiorno (anche breve), di tutta la documentazione attestante la discendenza italiana tradotta e legalizzata dalle autorità consolari italiane all'estero e della dichiarazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana dell'ascendente italiano, rispetto al quale si rivendica il diritto alla cittadinanza italiana.
Previa presentazione di tale documentazione all'Ufficio Anagrafe, si otterrà la residenza e, con quest’ultima, la Questura rilascerà un permesso di soggiorno specifico per "attesa riconoscimento di cittadinanza" (questo protocollo vale per la Questura di Torino in base a degli accordi specifici).
Nel caso non si fosse in possesso del permesso di soggiorno, e quindi nell'impossibilità di ottenere la residenza, il riconoscimento va chiesto alle autorità consolari nel paese di provenienza.





Dove Rivolgersi:
Ufficio Stato Civile (vedi dettaglio e orario di apertura)

vedere "notizie utili"

Riferimenti Normativi:
Legge n.91 del 05-02-1992; LEGGE N.379 DEL 14-02-2000; Circolare K.28.1 dell'8-4-1991 del Ministero dell’Interno